L’articolo 2284 del Codice Civile, rubricato “Morte del socio”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".
All’art. 2284 c.c. viene stabilito che, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano e a meno che il contratto sociale non disponga diversamente.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2284 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2284 del Codice Civile:
"Art. 2284.
Morte del socio.
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano".
Art. 2284 c.c.: significato
L'art. 2284 c.c. stabilisce che, nell'ipotesi in cui muoia uno dei soci, gli altri sono tenuti a liquidare la quota agli eredi.
Tuttavia, i soci possono scegliere di sciogliere la società oppure di continuarla con gli eredi se costoro acconsentono.
Quest'ultima possibilità va presa in considerazione solo laddove il contratto sociale non disponga diversamente.