L’articolo 2283 del Codice Civile, rubricato “Ripartizione dei beni in natura”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2283 c.c. viene stabilito che se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2283 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2283 del Codice Civile:
"Art. 2283. Ripartizione di beni in natura.
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni".
Art. 2283 c.c.: significato
L'art. 2283 c.c. stabilisce che, se è stato convenuto che la ripartizione dei beni sia effettuata in natura, devono essere applicate le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.