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21 Aprile 2024
15:00

Art. 2283 c.c. “Ripartizione dei beni in natura”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2283 c.c. viene stabilito che se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Art. 2283 c.c. “Ripartizione dei beni in natura”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2283 del Codice Civile, rubricato “Ripartizione dei beni in natura”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".

All’art. 2283 c.c. viene stabilito che se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2283 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2283 del Codice Civile:

"Art. 2283. Ripartizione di beni in natura.

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni".

Art. 2283 c.c.: significato

L'art. 2283 c.c.  stabilisce che, se è stato convenuto che la ripartizione dei beni sia effettuata in natura, devono essere applicate le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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