L’articolo 2282 del Codice Civile, rubricato “Ripartizione dell'attivo”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2282 c.c. viene stabilito che, una volta che sono stati estinti tutti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti.
L'eventuale eccedenza deve essere ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2282 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2282 del Codice Civile:
"Art. 2282.
Ripartizione dell'attivo.
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti".
Art. 2282 c.c.: significato
L'art. 2282 c.c. stabilisce che, una volta che sono stati estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti.
Qualora vi sia una eccedenza, questa deve essere ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti che non hanno per oggetto somme di danaro viene determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Come si può comprendere da quanto detto, la priorità, al momento dello scioglimento della società, è quello della estinzione dei debiti sociali.
Soltanto dopo, potranno essere rimborsati i conferimenti e, infine, ripartite le eccedenze tra i soci.