L’articolo 2281 del Codice Civile, rubricato “Restituzione dei beni conferiti in godimento”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2281 c.c. viene stabilito che i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano e se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, fatta salva l'azione contro gli amministratori.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2281 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2281 del Codice Civile:
"Art. 2281.
Restituzione dei beni conferiti in godimento.
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori".
Art. 2281 c.c.: significato
L'art. 2281 c.c. stabilisce che i soci che hanno conferito beni in godimento hanno il diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano.
Qualora i beni siano periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale.
In ogni caso può essere esperita azione contro gli amministratori.