L’articolo 2280 del Codice Civile, rubricato “Pagamento dei debiti sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2280 c.c. viene stabilito che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, fino al momento in cui non siano pagati i creditori della società oppure fino al momento in cui non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2280 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2280 del Codice Civile:
Art. 2280.
"Pagamento dei debiti sociali".
Art. 2280, comma 1: "I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Art. 2280, comma 2: "Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente".
Art. 2280 c.c.: significato
L'art. 2280 c.c. è norma principe con riguardo al pagamento dei debiti sociali.
Viene in particolare stabilito che i liquidatori non possono ripartire i beni sociali tra i soci, nemmeno parzialmente, poiché la priorità è pagare i creditori sociali.
Le somme dovute devono dunque essere state corrisposte ai creditori sociali o quantomeno accantonate.
Qualora o fondi disponibili siano insufficienti per passare al pagamento dei creditori, i liquidatori possono rivolgersi ai soci e chiedere loro i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote.
I liquidatori, inoltre, possono chiedere ai soci le somme necessarie nei limiti della loro responsabilità e in proporzione alle perdite.
Con lo stesso criterio è ripartito il debito del socio insolvente.
La norma è chiara nell'evidenziare quello che è lo scopo della liquidazione sociale, ovvero quello di soddisfare i creditori sociali.
Si può poi passare alla ripartizione dei beni sociali tra i soci, solo qualora tutti i creditori sociali siano stati soddisfatti.