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17 Febbraio 2024
9:00

Art. 2280 c.c. “Pagamento dei debiti sociali”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2280 c.c. viene stabilito che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, fino al momento in cui non siano pagati i creditori della società oppure fino al momento in cui non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Art. 2280 c.c. “Pagamento dei debiti sociali”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2280 del Codice Civile, rubricato “Pagamento dei debiti sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".

All’art. 2280 c.c. viene stabilito che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, fino al momento in cui non siano pagati i creditori della società oppure fino al momento in cui non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2280 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2280 del Codice Civile:

Art. 2280.
"Pagamento dei debiti sociali".

Art. 2280, comma 1: "I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Art. 2280, comma 2: "Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente".

Art. 2280 c.c.: significato

L'art. 2280 c.c. è norma principe con riguardo al pagamento dei debiti sociali.

Viene in particolare stabilito che i liquidatori non possono ripartire i beni sociali tra i soci, nemmeno parzialmente, poiché la priorità è pagare i creditori sociali.

Le somme dovute devono dunque essere state corrisposte ai creditori sociali o quantomeno accantonate.

Qualora o fondi disponibili siano insufficienti per passare al pagamento dei creditori, i liquidatori possono rivolgersi ai soci e chiedere loro i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote.

I liquidatori, inoltre, possono chiedere ai soci le somme necessarie nei limiti della loro responsabilità e in proporzione alle perdite.

Con lo stesso criterio è ripartito il debito del socio insolvente.

La norma è chiara nell'evidenziare quello che è lo scopo della liquidazione sociale, ovvero quello di soddisfare i creditori sociali.

Si può poi passare alla ripartizione dei beni sociali tra i soci, solo qualora tutti i creditori sociali siano stati soddisfatti.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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