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16 Febbraio 2024
17:00

Art. 2279 c.c. “Divieto di nuove operazioni”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2279 c.c. viene stabilito il divieto per i liquidatori di compiere nuove operazioni.

Art. 2279 c.c. “Divieto di nuove operazioni”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2279 del Codice Civile, rubricato “Divieto di nuove operazioni”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".

All’art. 2279 c.c. viene stabilito il divieto per i liquidatori di compiere nuove operazioni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2279 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2279 del Codice Civile:

"Art. 2279.
Divieto di nuove operazioni.

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi".

Art. 2279 c.c.: significato

L'art. 2279 c.c. stabilisce il divieto per i liquidatori di intraprendere nuove operazioni.

Qualora i liquidatori compiano nuove operazioni, violando tale disposizione, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

La ratio della norma risiede nella necessità di preservare il patrimonio sociale, in quanto nella fase di liquidazione della società, la priorità è quella di soddisfare i creditori.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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