L’articolo 2279 del Codice Civile, rubricato “Divieto di nuove operazioni”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2279 c.c. viene stabilito il divieto per i liquidatori di compiere nuove operazioni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2279 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2279 del Codice Civile:
"Art. 2279.
Divieto di nuove operazioni.
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi".
Art. 2279 c.c.: significato
L'art. 2279 c.c. stabilisce il divieto per i liquidatori di intraprendere nuove operazioni.
Qualora i liquidatori compiano nuove operazioni, violando tale disposizione, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
La ratio della norma risiede nella necessità di preservare il patrimonio sociale, in quanto nella fase di liquidazione della società, la priorità è quella di soddisfare i creditori.