L’articolo 2278 del Codice Civile, rubricato “Poteri dei liquidatori”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2278 c.c. viene stabilito che i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi, se i soci non hanno stabilito diversamente.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2278 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2278 del Codice Civile:
"Art. 2278.
Poteri dei liquidatori.
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in giudizio".
Art. 2278 c.c.: significato
L'art. 2278 c.c. stabilisce i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi, se i soci non hanno stabilito diversamente.
Viene inoltre stabilito che i liquidatori rappresentano la società anche in giudizio.
I liquidatori, dunque, hanno il potere di decidere cosa fare per gestire al meglio la liquidazione, a meno che i soci non abbiano stabilito diversamente.
Il divieto legale che i liquidatori incontrano è contenuto nel successivo art. 2279 c.c., ove è stabilito che i liquidatori non possono compiere nuove operazioni.