L’articolo 2277 del Codice Civile, rubricato “Inventario”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2277 c.c. viene stabilito che gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e insieme al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono redigere, insieme agli amministratori, l'inventario che deve essere sottoscritto da tutti.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2277 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2277 del Codice Civile:
Art. 2277.
Inventario.
Art. 2277, comma 1: "Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto".
Art. 2277, comma 2: "I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori".
Art. 2277 c.c.: significato
L'art. 2277 stabilisce il dovere per gli amministratori di consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e di presentare agli stessi il conto della gestione che riguardi il periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori, dunque, prendono in consegna i beni e i documenti sociali e redigono con gli amministratori l'inventario.
Nell'inventario deve risultare lo stato attivo e lo stato passivo del patrimonio sociale e deve essere essere sottoscritto da amministratori e liquidatori.