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17 Febbraio 2024
11:00

Art. 2277 c.c. “Inventario”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2277 c.c. viene stabilito che gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e insieme al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. Insieme redigono e sottoscrivono l'inventario.

Art. 2277 c.c. “Inventario”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2277 del Codice Civile, rubricato “Inventario”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".

All’art. 2277 c.c. viene stabilito che gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e insieme al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono redigere, insieme agli amministratori, l'inventario che deve essere sottoscritto da tutti.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2277 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2277 del Codice Civile:

Art. 2277.
Inventario.

Art. 2277, comma 1: "Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto".

Art. 2277, comma 2: "I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori".

Art. 2277 c.c.: significato

L'art. 2277 stabilisce il dovere per gli amministratori di consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e di presentare agli stessi il conto della gestione che riguardi il periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori, dunque, prendono in consegna i beni e i documenti sociali e redigono con gli amministratori l'inventario.

Nell'inventario deve risultare lo stato attivo e lo stato passivo del patrimonio sociale e deve essere essere sottoscritto da amministratori e liquidatori.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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