L’articolo 2276 del Codice Civile, rubricato “Obblighi e responsabilità dei liquidatori”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2276 c.c. viene stabilito che gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni che riguardano gli amministratori, a meno che non sia diversamente disposto dalle norme successive o dal contratto sociale.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2276 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2276 del Codice Civile:
"Art. 2276.
Obblighi e responsabilità dei liquidatori.
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale".
Art. 2276 c.c.: significato
Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 2276 c.c., gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori vengono regolati dalle disposizioni che riguardano gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme successive o dal contratto sociale.
I liquidatori hanno un compito particolarmente delicato, poiché si devono occupare della gestione del patrimonio sociale dopo lo scioglimento della società.
In particolare, essi avranno il compito di pagare i debiti sociali e poi saranno tenuti, eventualmente, alla ripartizione tra i soci dell'attivo.