L’articolo 2274 del Codice Civile, rubricato “Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2274 c.c. viene stabilito che dopo lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, per ciò che concerne gli affari urgenti, fino al momento in cui vengono presi provvedimenti per la liquidazione.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2274 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2274 del Codice Civile:
"Art. 2274.
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione".
Art. 2274 c.c. : poteri degli amministratori e liquidazione giudiziale
Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 2274 c.c., dopo lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, per ciò che concerne gli affari urgenti, fino al momento in cui vengono presi provvedimenti per la liquidazione.
La ratio della norma è chiara: fino a che non vengono assunti provvedimenti specifici in merito alla liquidazione, è necessario che qualcuno si faccia carico delle decisioni inerenti agli affari urgenti.
Appare dunque coerente la volontà del legislatore di assegnare tali compiti agli amministratori, che vedono prorogarsi i loro poteri ma solo con riguardo agli affari effettivamente urgenti.