L’articolo 2273 del Codice Civile, rubricato “Proroga tacita”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società".
All’art. 2273 c.c. viene stabilito che la società può essere prorogata in maniera tacita quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2273 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2273 del Codice Civile:
"Art. 2273.
Proroga tacita.
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali".
Proroga espressa e tacita contratto
Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 2273 c.c., la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando i soci continuano a compiere le operazioni sociali nonostante sia decorso il tempo per cui la società stessa fu costituita.
Ci si trova, dunque, dinanzi a un'ipotesi di proroga tacita del contratto.
Nulla toglie che il contratto sociale possa essere prorogato in maniera espressa, per volontà degli stessi soci.
Come dispone l'art. 2252 del Codice civile, il contratto sociale può essere modificato con il consenso di tutti i soci.
Tuttavia, nello stesso contratto sociale può essere contenuta una diversa previsione e può essere stabilito che le decisioni inerenti alle modifiche del contratto sociale vengano assunte, ad esempio, dalla maggioranza dei soci.