L’articolo 2270 del Codice Civile, rubricato “Creditore particolare del socio”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".
All’art. 2270 c.c. viene stabilito che il creditore particolare del socio può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere anche atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2270 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2270 del Codice Civile:
"Art. 2270.
Creditore particolare del socio.
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società".
Creditore particolare del socio: esempio
All’art. 2270 c.c. è previsto che il creditore particolare del socio può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Inoltre, viene previsto che, qualora gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda.
Il creditore particolare del socio è un creditore che non ha nulla a che fare con la società, ma che ha concesso un credito al socio per determinati affari.
Ad esempio, Tizio chiede un prestito all'istituto finanziario X per effettuare una ristrutturazione della propria abitazione. Tizio, allo stesso tempo, è socio di una società semplice.
In questo caso, il debito riguarda affari privati di Tizio, non ha nulla a che vedere con la società.
Interessante la giurisprudenza sul punto.
Ad esempio, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 2023, n. 2926 ha stabilito che: "Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l'inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 c.c., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell'eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali)".