L’articolo 2268 del Codice Civile, rubricato “Escussione preventiva del patrimonio sociale”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".
All’art. 2268 c.c. viene stabilito che il socio tenuto al pagamento dei debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, dando indicazione dei beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2268 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2268 del Codice Civile:
"Art. 2268.
Escussione preventiva del patrimonio sociale.
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi".
Beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale: significato
All'art. 2268 del Codice civile è stabilito che il socio a cui venga richiesto il pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, anche se la società è in liquidazione.
In pratica, il socio può chiedere al creditore di soddisfare i propri crediti agendo preventivamente sul patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Tale previsione costituisce un evidente bilanciamento della previsione del regime di responsabilità illimitata del socio della società semplice.
La Cassazione si è espressa più volte sulla questione.
Ad esempio, con sentenza a Sezioni Unite del 16 dicembre 2020, n. 28709 è stato stabilito che: "In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa` sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra` respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra` accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario".