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17 Febbraio 2024
17:00

Art. 2267 c.c. “Responsabilità per le obbligazioni sociali”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2267 c.c. viene stabilito che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Art. 2267 c.c. “Responsabilità per le obbligazioni sociali”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2267 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità per le obbligazioni sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".

All’art. 2267 c.c. viene stabilito che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

La limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza se non è stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2267 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2267 del Codice Civile:

Art. 2267.
Responsabilità per le obbligazioni sociali.

Art. 2267 c.c., comma 1: "I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci".

Art. 2267 c.c., comma 2: "Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza".

Art. 2267 c.c.: spiegazione

All'art. 2267 del Codice civile è stabilito che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

La limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza se non è stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Il regime relativo alla responsabilità dei soci della società semplice è caratteristico di questa tipologia di società e la differenzia nettamente, ad esempio, dalla società per azioni, in quanto i soci di quest'ultima non rispondono per le obbligazioni sociali.

Viene infatti espressamente stabilito dall'art. 2325 che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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