L’articolo 2267 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità per le obbligazioni sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".
All’art. 2267 c.c. viene stabilito che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
La limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza se non è stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2267 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2267 del Codice Civile:
Art. 2267.
Responsabilità per le obbligazioni sociali.
Art. 2267 c.c., comma 1: "I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci".
Art. 2267 c.c., comma 2: "Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza".
Art. 2267 c.c.: spiegazione
All'art. 2267 del Codice civile è stabilito che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
La limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza se non è stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Il regime relativo alla responsabilità dei soci della società semplice è caratteristico di questa tipologia di società e la differenzia nettamente, ad esempio, dalla società per azioni, in quanto i soci di quest'ultima non rispondono per le obbligazioni sociali.
Viene infatti espressamente stabilito dall'art. 2325 che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.