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10 Febbraio 2024
15:00

Art. 2266 c.c. “Rappresentanza della società”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2266 c.c. viene stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi.

Art. 2266 c.c. “Rappresentanza della società”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Art. 2266 c.c.

L’articolo 2266 del Codice Civile, rubricato “Rappresentanza della società”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".

All’art. 2266 c.c. viene stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi.

Se non è previsto diversamente nel contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2266 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2266 del Codice Civile:

Art. 2266.
Rappresentanza della società.

Art. 2266, comma 1: "La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi".

Art. 2266, comma 2: "In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale".

Art. 2266, comma 3: "Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396".

Art. 2266 c.c.: spiegazione

All'art. 2266 del Codice civile è stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi.

Se il contratto non prevede diversamente, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e riguarda tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Al terzo comma c'è poi un rinvio all'art. 1396 c.c. per ciò che concerne le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza.

All'art. 1396 c.c. è stabilito che le modifiche e la revoca che riguardano la procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, poiché, in caso contrario, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Inoltre, è stabilito che le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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