L’articolo 2266 del Codice Civile, rubricato “Rappresentanza della società”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".
All’art. 2266 c.c. viene stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi.
Se non è previsto diversamente nel contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2266 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2266 del Codice Civile:
Art. 2266.
Rappresentanza della società.
Art. 2266, comma 1: "La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi".
Art. 2266, comma 2: "In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale".
Art. 2266, comma 3: "Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396".
Art. 2266 c.c.: spiegazione
All'art. 2266 del Codice civile è stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi.
Se il contratto non prevede diversamente, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e riguarda tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Al terzo comma c'è poi un rinvio all'art. 1396 c.c. per ciò che concerne le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza.
All'art. 1396 c.c. è stabilito che le modifiche e la revoca che riguardano la procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, poiché, in caso contrario, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Inoltre, è stabilito che le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.