L’articolo 2264 del Codice Civile, rubricato “Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2264 c.c. viene stabilito che la determinazione della parte di ogni socio relativa a guadagni e perdite può essere rimessa a un terzo.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2264 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2264 del Codice Civile:
Art. 2264.
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo.
Art. 2264, comma 1: "La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo".
Art. 2264, comma 2: "La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo".
Art. 2264 c.c.: spiegazione
L'art. 2264 c.c. dispone che la determinazione della parte di ogni socio relativa a guadagni e perdite può essere rimessa a un terzo e può essere impugnata solo nei casi previsti dall'art. 1349 c.c. e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio ne ha avuto comunicazione.
Non può impugnare la determinazione del terzo il socio che la ha volontariamente eseguita.
I casi in cui è possibile impugnare la determinazione del terzo previsti dall'art. 1349 c.c. sono quelli in cui il terzo abbia agito con mala fede.