L’articolo 2263 del Codice Civile, rubricato “Ripartizione dei guadagni e delle perdite”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2263 c.c. viene stabilito che la parte che spetta a ogni socio nei guadagni e nelle perdite si presume sia proporzionale ai conferimenti effettuati.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2263 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2263 del Codice Civile:
Art. 2263.
Ripartizione dei guadagni e delle perdite.
Art. 2263 c.c., comma 1: "Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali".
Art. 2263 c.c., comma 2: "La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità".
Art. 2263 c.c., comma 3: "Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite".
Art. 2263 c.c.: spiegazione e casistica giurisprudenziale
L'art. 2263 c.c. dispone che la parte che spetta a ogni socio nei guadagni e nelle perdite si presume sia proporzionale ai conferimenti effettuati. Vi è poi una presunzione: se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto, essi si presumono uguali.
Se un socio presta la propria opera, la sua parte viene determinata nel contratto, in mancanza provvede il giudice decidendo secondo equità.
Se nel contratto vi è solo l'indicazione circa la partecipazione di ciascun socio ai guadagni, si deve presumere che ogni socio partecipi nella stessa misura alle perdite.