L’articolo 2262 del Codice Civile, rubricato “Utili”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2262 c.c. viene stabilito che ogni socio ha diritto alla sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto, salvo patto contrario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2262 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2262 del Codice Civile:
"Art. 2262. Utili.
Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto".
Art. 2262 c.c.: spiegazione e casistica giurisprudenziale
L'art. 2262 c.c. dispone che ogni socio ha diritto alla sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto, a meno che non sia stato stabilito diversamente.
Si riportano alcune interessanti pronunce della Cassazione sul tema.
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 2 marzo 2022 n. 6865
"Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la voce "prelevamento soci" idonea a formare l'attivo patrimoniale della società, in relazione alla soglia di fallibilità dell'art. 1, comma 2 lett. a), l.fall.)".
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 12 maggio 2021, n. 12567
"Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale".
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17489
"Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale quanto ai criteri di valutazione a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società".