L’articolo 2260 del Codice Civile, rubricato “Diritti e obblighi degli amministratori”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2260 c.c. viene stabilito che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme in tema di mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento dei loro obblighi a meno che non siano esenti da colpa.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2260 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2260 del Codice Civile:
"Art. 2260.
Diritti e obblighi degli amministratori.
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa".
Art. 2260 c.c.: spiegazione
L'art. 2260 c.c. dispone che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme in tema di mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento dei loro obblighi a meno che non siano esenti da colpa.
La norma fa dunque un richiamo esplicito alle norme sul mandato, che sono contenute negli artt. 1703 e seguenti del Codice civile.
Viene inoltre stabilito che la responsabilità degli amministratori è solidale e che gli stessi rispondono nei confronti della società per gli obblighi assunti con il contratto sociale o per gli obblighi a cui sono tenuti per legge.
Gli amministratori non rispondono nei confronti della società se dimostrano di essere esenti da colpa.