L’articolo 2259 del Codice Civile, rubricato “Revoca della facoltà di amministrare”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2259 c.c. viene stabilito che l'amministratore che sia stato nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2259 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2259 del Codice Civile:
Art. 2259.
Revoca della facoltà di amministrare.
Art. 2259, comma 1: "La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa".
Art. 2259, comma 2: "L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato".
Art. 2259, comma 3: "La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio".
Art. 2259 c.c.: revoca dell'amministratore e norme sul mandato
L'art. 2259 c.c. dispone che l'amministratore che sia stato nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
I soci hanno il potere di chiedere la revoca dell'amministratore per giusta causa.
Il riferimento al mandato contenuto nella norma riguarda il disposto dell'art. 1723 c.c., ove è stabilito che il mandante può revocare il mandato ma, se era stabilita l'irrevocabilità, al mandatario spetta il risarcimento del danno.
Viene inoltre stabilito che il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; inoltre, il mandato non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.