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20 Gennaio 2024
17:00

Art. 2256 c.c. “Uso illegittimo delle cose sociali”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2256 c.c. viene stabilito che il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art. 2256 c.c. “Uso illegittimo delle cose sociali”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Art. 2256 c.c.

L’articolo 2256 del Codice Civile, rubricato “Uso illegittimo delle cose sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".

All’art. 2256 c.c. viene stabilito che il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2256 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2256 del Codice Civile:

"Art. 2256.
Uso illegittimo delle cose sociali.

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società".

Art. 2256 c.c.: spiegazione

L'art. 2256 c.c. dispone che il socio non può servirsi delle cose che fanno parte del patrimonio sociale per fini che sono estranei a quelli perseguiti dalla società, a meno che non vi sia il consenso degli altri soci.

La ratio della norma in questione risiede nel fatto che le cose che costituiscono il patrimonio sociale servono al raggiungimento dei fini sociali ovvero allo svolgimento dell'attività economica, che costituisce la ragion d'essere della società e che distingue quest'ultima dalla comunione che è funzionale al mero godimento dei beni da parte dei comunisti.

Qualora il socio utilizzi in maniera illegittima le cose sociali, può essere tenuto al risarcimento del danno nei confronti degli altri soci e può inoltre subire l'esclusione dalla compagine sociale, poiché la sua condotta si sostanzia in un inadempimento contrattuale.

La questione è diversa se sussiste il consenso degli altri soci: in questo caso, il socio sarà ben legittimato a fare un uso delle cose che fanno parte del patrimonio sociale per fini che non sono della società, senza incorrere in alcun tipo di sanzione.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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