L’articolo 2255 del Codice Civile, rubricato “Conferimento di crediti”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2255 c.c. viene stabilito che il socio che ha conferito un credito è tenuto a rispondere della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2255 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2255 del Codice Civile:
"Art. 2255.
Conferimento di crediti.
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia".
Art. 2255 c.c.: conferimento di crediti
All'art. 2255 c.c. viene stabilito che il socio che ha conferito un credito è tenuto a rispondere della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Come si può vedere, il socio può anche conferire crediti oltre che beni in natura e denaro e prestazioni.
L'articolo in questione va letto in combinato disposto con gli articoli precedenti in tema di conferimenti dei soci nella società semplice.
All'art. 2253 c.c., ad esempio, è stabilito che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti che sono determinati nel contratto sociale. Questo perché l'insieme dei conferimenti apportati dai soci costituisce il capitale sociale che fonda la costituzione della società, che senza il capitale sociale non potrebbe nemmeno svolgere attività economica.
Anche i crediti possono dunque essere conferiti in società. In tal caso, il creditore risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 c.c.
All'art. 1267 del Codice civile è infatti stabilito che il cedente non è tenuto a rispondere della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In tal caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto ed è tenuto a corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno.