L’articolo 2254 del Codice Civile, rubricato “Garanzia e rischi dei conferimenti”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2254 c.c. viene stabilito che per le cose che vengono conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2254 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2254 del Codice Civile:
"Art. 2254.
Garanzia e rischi dei conferimenti.
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione".
Art. 2254 c.c.: spiegazione
L'art. 2254 c.c. dispone che, per ciò che concerne le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio relativo alle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolamentata dalle norme sulla locazione.
Per quanto riguarda, invece, il conferimento di crediti, il socio che li ha effettuati risponde per l'eventuale insolvenza del debitore (art. 2555 c.c.).