L’articolo 2253 del Codice Civile, rubricato “Conferimenti”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci".
All’art. 2253 c.c. viene stabilito che il socio ha l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, va presunto che i soci siano tenuti a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2253 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2253 del Codice Civile:
"Art. 2253.
Conferimenti.
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale".
Art. 2253 c.c.: conferimenti
L'art. 2253 c.c. dispone che il socio ha l'obbligo di eseguire i conferimenti che sono determinati nel contratto sociale. Qualora non vi sia alcuna indicazione circa i conferimenti nel contratto sociale, va presunto che i soci siano tenuti a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
La disciplina relativa ai conferimenti effettuati dai soci della società semplice ha una connotazione molto differente rispetto a quella dettata in tema di conferimenti per la società per azioni.
Non viene infatti diposto, ad esempio, un obbligo specifico in capo al socio di versare una certa quota dei conferimenti al momento della costituzione della società; previsione invece esplicita in tal senso è presente all'art. 2342 c.c. in tema di società per azioni.
I conferimenti sono necessari per la costituzione del capitale sociale, che è formato, infatti, dall'insieme dei conferimenti dei soci.
I conferimenti possono essere di vario genere: possono essere, ad esempio, in natura o in denaro.
Possono essere conferiti anche crediti, come sancito dall'art. 2255 c.c.
Il socio, inoltre, può impegnarsi a effettuare una determinata prestazione in favore della società.