L’articolo 2252 del Codice Civile, rubricato “Modificazioni del contratto sociale”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”.
All’art. 2252 c.c. è stabilito che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, a meno che non sia convenuto diversamente.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2252 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2252 del Codice Civile:
"Art. 2252.
Modificazioni del contratto sociale.
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente".
Art. 2252 c.c.: spiegazione
L'art. 2252 c.c. dispone che il contratto sociale può essere modificato a condizione che vi sia il consenso di tutti i soci.
L'unica ipotesi in cui ciò non si verifica, è quella in cui sia stato convenuto diversamente dai soci stessi.