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14 Gennaio 2024
9:00

Art. 2252 c.c. “Modificazioni del contratto sociale”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2252 c.c. è stabilito che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, a meno che non sia convenuto diversamente.

Art. 2252 c.c. “Modificazioni del contratto sociale”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 2252 c.c.

L’articolo 2252 del Codice Civile, rubricato “Modificazioni del contratto sociale”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”.

All’art. 2252 c.c. è stabilito che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, a meno che non sia convenuto diversamente.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2252 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2252 del Codice Civile:

"Art. 2252.
Modificazioni del contratto sociale.

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente".

Art. 2252 c.c.: spiegazione

L'art. 2252 c.c. dispone che il contratto sociale può essere modificato a condizione che vi sia il consenso di tutti i soci.

L'unica ipotesi in cui ciò non si verifica, è quella in cui sia stato convenuto diversamente dai soci stessi.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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