L’articolo 2251 del Codice Civile, rubricato “Contratto sociale”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”.
All’art. 2251 c.c. viene stabilito che nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla particolare natura dei beni conferiti.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2251 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2251 del Codice Civile:
“Art. 2251.
Contratto sociale.
Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti".
Art. 2251 c.c.: società semplice
L'art. 2251 c.c. dispone che nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, a meno che ciò non venga richiesto dalla natura dei beni conferiti.
Come si vede, questa disposizione differisce dalle previsioni che sono dettate, ad esempio, in materia di società per azioni: all'art. 2328 c.c. è infatti previsto che la società per azioni deve essere costituita per atto pubblico che deve inoltre contenere una serie di indicazioni.
La società semplice non richiede particolari formalità per la sua costituzione, in quanto può avere a oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività economiche non commerciali, come, ad esempio, le attività agricole.
In sostanza, la società semplice, che è una delle ipotesi di società di persone, costituisce la forma meno complessa per l'esercizio di attività economiche tramite lo strumento societario e questo è evidente anche se si guarda, ad esempio, alla disciplina predisposta dal legislatore in tema di responsabilità dei soci.
Viene infatti stabilito che per le obbligazioni sociali, insieme al patrimonio sociale, rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci (art. 2267 c.c.).