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28 Gennaio 2024
13:00

Art. 2250 c.c. “Indicazione negli atti e nella corrispondenza”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2250 c.c. viene stabilito cosa deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza delle società soggette a obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 2250 c.c. “Indicazione negli atti e nella corrispondenza”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 2250 c.c.

L’articolo 2250 del Codice Civile, rubricato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo I – “Disposizioni generali”.

All’art. 2250 c.c. viene stabilito cosa deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza delle società soggette a obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2250 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 2250 del Codice Civile:

Art. 2250.
"Indicazione negli atti e nella corrispondenza".

Art. 2250, comma 1: "Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione".

Art. 2250, comma 2: "Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio".

Art. 2250, comma 3: "Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione".

Art. 2250, comma 4: "Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio".

Art. 2250, comma 5: "Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto".

Art. 2250, comma 6: "In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana".

Art. 2250, comma 7: "Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".

Art. 2250 c.c.: atti e corrispondenza società, cosa sono

Ai sensi dell’art. 2250 c.c. è stabilito che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese bisogna indicare i seguenti elementi:

  • la sede della società
  • l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta
  • il numero d'iscrizione.

Vengono inoltre fornite delle specificazioni.

Negli atti relativi a società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, quanto al capitale sociale, deve essere indicata la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Inoltre, dopo lo scioglimento delle società soggette a obbligo di iscrizione, deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Con il termine "atti e corrispondenza" si fa riferimento a ogni genere di comunicazione che ha rilevanza esterna nei rapporti della società.

Nel Codice sono previste delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi suindicati.

Tali sanzioni sono disciplinate dall'art. 2630 c.c. ove è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.

Se invece si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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