L’articolo 2249 del Codice Civile, rubricato “Tipi di società”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo I – “Disposizioni generali”
All’art. 2249 c.c. viene stabilito che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono essere costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo ovvero il Titolo V del Codice civile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2249 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2249 del Codice Civile:
“Art. 2249.
Tipi di società.
Art. 2249 c.c., comma 1: Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Art. 2249 c.c. comma 2: Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Art. 2249 c.c. comma 3: Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo”.
Art. 2249 c.c.: spiegazione
Ai sensi dell’art. 2249 c.c. è stabilito, al primo comma, che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Ai capi III e seguenti sono disciplinate, dunque, le società commerciali ovvero:
- la società in nome collettivo;
- la società in accomandita semplice;
- la società a responsabilità limitata;
- la società per azioni;
- la società in accomandita per azioni.
La società semplice è invece volta a regolamentare un'attività non commerciale.
All’art. 2249 c.c. comma 3, vengono inoltre citate le società cooperative, che hanno scopo mutualistico in quanto la loro attività, secondo quanto stabilito dall’art. 2512 c.c., è svolta prevalentemente in favore dei soci, di consumatori o di utenti di beni o servizi.