L’articolo 2248 del Codice Civile, rubricato “Comunione a scopo di godimento”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo I – “Disposizioni generali”
All’art. 2248 c.c. viene stabilito che la comunione costituita con il solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III del Codice civile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2248 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2248 del Codice Civile:
“Art. 2248.
Comunione a scopo di godimento.
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.”.
Art. 2248 c.c.: comunione con scopo di godimento
All’art. 2248 del Codice civile è stabilito che qualora la comunione sia costituita con il solo scopo di godimento di una o più cose è regolamentata dalle norme contenute nel Titolo VII del Libro III del Codice civile.
La collocazione di questa disposizione non è casuale, infatti essa si trova dopo l’art. 2247 c.c. ove è disciplinato il contratto di società.
La norma di cui all’art. 2248 c.c. chiarisce, dunque, che il contratto di società non può avere come scopo il solo godimento di una o più cose, poiché in tale ipotesi si tratta di comunione e non di società, che deve avere uno scopo lucrativo (o mutualistico).
Nel tempo la giurisprudenza ha teso a confermare questo tipo di opzione, anche se parte dei giudici hanno cominciato ad aprire le porte alla possibilità di costituire società semplici di mero godimento, sulla scorta dell’evoluzione registratasi, in quanto il modello societario, nel tempo, è stato adattato alle esigenze più svariate, in connessione con le nuove esigenze legate ai cambiamenti del mercato.
Il Tribunale di Roma, ad esempio, con sentenza dell’8 novembre 2016, ha stabilito la legittimità della costituzione di società semplici di mero godimento, le quali debbono, pertanto, essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.