L’articolo 2247 del Codice Civile, rubricato “Contratto di società”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo I – “Disposizioni generali”
All’art. 2247 c.c. viene stabilito che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica onde dividerne gli utili.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2247 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2247 del Codice Civile:
“Art. 2247 c.c.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Art. 2247 c.c.: spiegazione
All’art. 2247 del Codice civile è stabilito che con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica onde dividerne gli utili.
Le caratteristiche del contratto di società sono, dunque, le seguenti:
- conferimento di beni o servizi;
- esercizio in comune di un’attività economica;
- scopo di lucro (o mutualistico).
Interessante la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, del 29 luglio 2015, n. 16049 con cui la Cassazione ha chiarito che con il contratto di società o con il conferimento nasce in capo a ciascun socio un diritto di credito avente a oggetto la restituzione del conferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 2350 c.c. ove è stabilito che: “Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione”.
I conferimenti sono essenziali per la costituzione del capitale sociale, che in un primo momento corrisponde al patrimonio sociale.
Successivamente, se vi saranno utili o perdite il patrimonio avrà consistenza maggiore o minore rispetto al capitale sociale.