L’art. 22 della Costituzione italiana così dispone:
“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.
Spiegazione dell’art. 22 della Costituzione
La norma di cui all’art. 22 della Costituzione dispone che nessuno può essere privato di capacità giuridica, cittadinanza e nome per motivi politici.
Le motivazioni di tipo politico, dunque, non possono comportare lesioni dei diritti della persona.
Il diritto al nome, ad esempio, è tutelato in quanto dà la possibilità a ciascuno di poter essere identificato e dunque di poter prendere parte alla vita di relazione.
La capacità giuridica è invece l’attitudine del soggetto a essere titolare di diritti e di doveri.
La cittadinanza identifica il legame di un soggetto con un determinato Paese ed è fondamento di una serie di diritti.
Casistica giurisprudenziale
Sul tema un’interessante sentenza della Corte costituzionale:
Corte Costituzionale, sentenza del 4 luglio 2023, n. 135
“Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. Il nome infatti è autonomo segno distintivo della identità personale, nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. (Precedenti: S. 131/2022 – mass. 44782; S. 286/2016 – mass. 39316; S. 268/2002 – mass. 27097; S. 297/1996 – mass. 22689).
La correlazione fra il diritto al nome (composto dal prenome e dal cognome) e la tutela dell’identità personale è tale che il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. Là dove non vi sia l’accordo fra i genitori per l’attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l’unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, anche l’ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. (Precedenti: S. 131/2022 – mass. 44782; S. 286/2016 – mass. 39316; O. 18/2021 – mass. 43561)”.