L'articolo 2120 del codice civile contiene la disciplina del trattamento di fine rapporto. E' quindi l'art. 2120 c.c. la norma del codice civile che riguarda il TFR, l'anticipazione del TFR e la rivalutazione del TFR.
Vediamo il testo aggiornato dell'art. 2120 c.c., tutti gli aggiornamenti e poi la spiegazione dell'art. 2120 c.c. commentato.
Art. 2120 c.c.: testo aggiornato 2024
Art. 2120 – (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
Art. 2120 c.c. comma 1: "In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni".
Art. 2120 c.c. comma 2: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".
Art. 2120 c.c. comma 3: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".
Art. 2120 c.c. comma 4: "Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".
Art. 2120 c.c. comma 5: "Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero".
Art. 2120 c.c. comma 6: "Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta". (55)
Art. 2120 c.c. comma 7: "Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile". ((78))
Art. 2120 c.c. comma 8: "L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto".
Art. 2120 c.c. comma 9: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima".
Art. 2120 c.c. comma 10: "Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". (55)
Aggiornamenti art. 2120 c.c. da Normattiva
Ecco gli aggiornamenti della norma presenti sul sito ufficiale di Normattiva:
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie".
AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno".
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
AGGIORNAMENTO (78)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività".
Art. 2120 c.c. commentato con spiegazione
Quali sono le previsioni dell'articolo 2120? Qual è la norma che disciplina l'anticipo del TFR? Sono queste le domande degli utenti in materia di art. 2120 c.c.
L'articolo 2120 del codice civile è la norma del codice civile che disciplina il TFR.
La prima cosa che disciplina l'art. 2120 del codice civile è l'esatto momento in cui il lavoratore matura il diritto ad un trattamento di fine rapporto. E quel momento è la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto per licenziamento o dimissione o scadenza del termine nel caso del contratto a tempo determinato.
Calcolo del TFR nel codice civile
Lo stesso art. 2120 del codice civile indica il sistema di calcolo del TFR stabilendo che il lavoratore per ciascun anno di servizio ha diritto ad una quota del TFR pari alla retribuzione annuale diviso 13,5.
Per quanto riguarda il calcolo del TFR, la quota è ridotta in base alle frazioni di anno, computando per intero il mese in cui il rapporto di lavoro è stato superiore o uguale a quindici giorni.
Il comma 2 dell'art. 2120 del codice civile prevede che il riferimento per il calcolo del TFR è il contratto collettivo ma che comunque in ogni caso la retribuzione annua sulla quale si calcola il TFR deve comprendere tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro. Ma quali somme? quelle corrisposte a titolo non occasionale ed escludendo i rimborsi spese.
Detto in altre parole, nel TFR non va di norma incluso il compenso per lavoro straordinario a meno che non è un emolumento percepito a titolo non occasionale.
Viene stabilito che il TFR matura anche nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause di cui all'art. 2110 del codice civile ossia infortunio, malattia, gravidanza, puerperio. Cosa succede in questi casi? che in materia di calcolo del TFR, va presa a riferimento l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Rivalutazione del TFR nel codice civile
L'Art. 2120 c.c. comma 4 è la norma del codice civile che introduce l'applicazione della rivalutazione annuale del trattamento di fine rapporto.
Il TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, senza la quota relativa all'anno in corso, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche in questo caso, la rivalutazione ai sensi del comma 5 dell'art. 2120 c.c. è effettuata nel mese di cessazione.
Anticipazione del TFR nel codice civile
L'art. 2120 c.c. comma da 6 a 11 disciplina l'anticipazione del TFR, come diritto del lavoratore.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il comma successivo stabilisce un limite aziendale all'anticipazione del TFR, ossia che le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
Non solo, la richiesta di anticipo del TFR, secondo il codice civile, deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Sono queste le motivazioni previste dal codice civile.
E tra l'altro, secondo quanto disciplina il codice civile, l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Ma c'è una norma che introduce una deroga all'anticipazione del TFR in favore del lavoratore. Infatti, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.