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7 Luglio 2024
11:00

Art. 2119 c.c. “Recesso per giusta causa” aggiornato 2024 e commentato con esempi

L'articolo 2119 del codice civile riguarda il "Recesso per giusta causa" nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato per licenziamento o dimissione per giusta causa. Vediamo l'art. 2119 cc. commentato, con spiegazione ed esempi.

Art. 2119 c.c. “Recesso per giusta causa” aggiornato 2024 e commentato con esempi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Art. 2119 c.c. Recesso per giusta causa aggiornato 2024 e commentato

L‘articolo 2119 del codice civile riguarda il "Recesso per giusta causa" nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Si tratta della normativa che consente il licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro o la dimissione per giusta causa del lavoratore, immediato e senza il riconoscimento all'altra parte dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 2119 c.c.: testo aggiornato 2024

Il Libro Quinto – Del Lavoro, Titolo II – Del Lavoro nell'impresa, paragrafo 4 – Dell'Estinzione del rapporto di lavoro, contiene l'art. 2119 c.c., vediamo il testo aggiornato all'ano 2024.

Art. 2119. (Recesso per giusta causa)

Art. 2119 c.c. comma 1: "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente".

(Art. 2119 c.c. comma 2): "((Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice
della crisi e dell'insolvenza)). ((303)) ((311)) ((316))

Aggiornamenti art. 2119 c.c.

Ecco gli aggiornamenti all'art. 2119 c.c. contenuti su Normattiva:

AGGIORNAMENTO (303) – Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
—————
AGGIORNAMENTO (311) – Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
—————
AGGIORNAMENTO (316) –  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Art. 2119 c.c. commentato e spiegato

L'articolo 2119 del codice civile contiene la normativa sul recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, quindi il licenziamento per giusta causa e la dimissione per giusta causa.

Recesso per giusta causa nel contratto a tempo determinato e indeterminato

Il recesso per giusta causa è infatti consentito a "Ciascuno dei contraenti".

Per quanto riguarda la tempistica di recesso, l'articolo 2119 del codice civile stabilisce che il recesso può essere immediato, ossia sia datore di lavoro che lavoratore:

  • "può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato";
  • oppure può recedere "senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato".

In entrambi casi il recesso è consentito immediatamente ma deve esserci una giusta causa, che l'articolo 2119 cc indica in questo modo "qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".

Quindi deve esserci una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.

Dimissioni per giusta causa art. 2119 c.c.: esempi

Il lavoratore può recedere dal contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine o dal contratto a tempo indeterminato, ivi compreso apprendistato, immediatamente se sussiste una giusta causa.

Sono esempi di recesso per giusta causa art. 2119 c.c. che giustificano la dimissione per giusta causa, le seguenti casistiche:

  • dimissioni per mancato pagamento dello stipendio;
  • dimissioni per mancato versamento dei contributi previdenziali;
  • dimissioni per mobbing;
  • dimissioni per comportamento ingiurioso del datore di lavoro o da un superiore gerarchico;
  • dimissioni per molestie sessuali;
  • ecc.

Licenziamento per giusta causa art. 2119 c.c.: esempi

Il datore di lavoro può recedere dal contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine o dal contratto a tempo indeterminato, ivi compreso apprendistato, immediatamente se sussiste una giusta causa.

Sono esempi di recesso per giusta causa art. 2119 c.c. che giustificano il licenziamento per giusta causa, le seguenti casistiche:

  • insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di un superiore gerarchico;
  • diffamazione dell'azienda o dei prodotti della stessa;
  • furto o danneggiamento di beni aziendali;
  • minacce nei confronti del datore di lavoro o di un superiore gerarchico o dei colleghi;
  • falsa malattia o infortunio;
  • ecc.

Nel contratto collettivo di riferimento applicato al rapporto di lavoro c'è l'elenco delle casistiche che giustificano il licenziamento per giusta causa.

Recesso per giusta causa immediato e senza indennità sostitutiva del preavviso

Non solo, a sottolineare la gravità della giusta causa recesso, in caso di recesso del datore di lavoro, viene previsto l'esonero dal riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2118 del codice civile: "Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente".

L'articolo 2118 del codice civile richiamato disciplina il recesso dal contratto a tempo indeterminato, quindi il recesso per dimissioni o licenziamento o risoluzione consensuale, ma negli altri casi, non quelli dovuti ad una situazione grave da determinare una giusta causa di recesso immediato, come quella disciplinata dall'art. 2119 del codice civile.

Nei casi di normale recesso dal contratto a tempo indeterminato è obbligatorio il preavviso e quindi anche il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso per i giorni di mancato preavviso.

Nel recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile è consentita l'immediatezza del recesso e senza riconoscimento della retribuzione per i giorni di mancato preavviso.

Riferimenti all'art. 2119 c.c.

Vediamo ora quali altri articoli del codice civile fanno riferimento all'articolo 2119 c.c.

Recesso per giusta causa dal contratto di lavoro domestico

L'Art. 2244 del codice civile denominato "Recesso" stabilisce che "Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119".

Questo vuol dire che anche nel lavoro domestico è possibile per entrambe le parti un recesso immediato per giusta causa sia dal contratto a tempo determinato che indeterminato.

Recesso in caso di trasferimento d'azienda

L'articolo 2112 del codice civile in tema di "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda" prevede che "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento". 

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma".

Ed il primo comma dell'art. 2119 del codice civile, lo riportiamo, prevede che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente".

Quindi in caso di trasferimento d'azienda, il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa senza riconoscere al datore di lavoro l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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