La norma di cui all’art. 20 della Costituzione italiana dispone che:
“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.
Spiegazione dell’art. 20 della Costituzione
La norma di cui all’art. 20 della Costituzione dispone che il carattere religioso di una associazione o di una istituzione non può essere causa di gravami fiscali speciali a carico delle stesse.
La norma si inserisce nel complesso delle disposizioni in base alle quali viene affermato il principio di laicità dello Stato e, dunque, la libertà religiosa di ciascun individuo.
In caso contrario, verrebbero infatti lese la libertà di religione e la libertà di associazione.
L’ICI non versata dagli enti ecclesiastici (decisione Commissione europea 3 marzo 2023)
La questione relativa al pagamento dell’ICI da parte degli enti ecclesiastici è stata di recente oggetto di una decisione della Commissione europea.
Vale la pena riepilogare la questione.
La Commissione europea, con decisione del 19 dicembre del 2012, si era già espressa in ordine a questa problematica.
In particolare, la Commissione aveva dovuto valutare se se l'esenzione dall'ICI concessa agli enti ecclesiastici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 1/2012, potesse essere considerata aiuto di Stato illegittimamente concesso.
La risposta della Commissione è stata positiva, poiché tale aiuto di Stato era stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ed era dunque incompatibile con il mercato interno.
La decisione in esame è stata tuttavia impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea onde ottenerne l’annullamento parziale in relazione alla mancata richiesta da parte della Commissione di recuperare le somme indebitamente percepite.
La Corte di Giustizia ha in effetti disposto l’annullamento parziale della decisione della Commissione.
La Commissione europea ha dunque pronunciato la Decisione (EU) 2023/2103 del 3 marzo del 2023 con cui ha stabilito l’obbligo in capo all’Italia di recuperare dai beneficiari l'aiuto illegittimo, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti ecclesiastici.