L'articolo 2 del TUIR definisce quali sono i soggetti passivi che sono quindi tenuti al versamento dell'imposta Irpef.
I soggetti passivi ai sensi dell'art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi sono le persone fisiche, sia residenti che non residenti.
Ovviamente per essere soggetti passivi ai fini Irpef, le persone fisiche devono produrre un reddito imponibile in Italia.
Vediamo cosa stabilisce l'articolo 2 del TUIR e come si commenta in base agli altri articoli del Testo Unico.
Testo aggiornato art. 2 del TUIR
La normativa ufficiale ed aggiornata sull'Art. 2 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) – "Soggetti passivi" dell'imposta Irpef è la seguente:
comma 1. "Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato".
comma 2. "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
comma 2-bis. "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
Quali sono i soggetti passivi dell'imposta Irpef
Per comprendere quali sono i soggetti passivi ai fini Irpef secondo il TUIR, occorre leggere anche l'art. 1 del TUIR che stabilisce che "Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6".
Quindi è sicuramente soggetto passivo colui che produce un reddito in denaro o in natura rientrante tra quelle elencate nell'articolo 6 del TUIR.
Approfondiamo ora i requisiti previsti dal TUIR per essere soggetti passivi d'imposta Irpef ai sensi dell'art. 2 del TUIR.
Requisiti
Dalla lettura coordinata dell'art. 1 e dell'art. 2 del TUIR, si possono definire soggetti passivi dell'Irpef:
- le persone fisiche, sia residenti che non residenti in Italia;
- in possesso di redditi, sia in denaro che in natura, rientranti tra le categorie di redditi tassativamente indicate nell'art. 6 del TUIR, che sono le seguenti: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi.
L'imposta Irpef viene applicata alle persone fisiche residenti e non in Italia in base a due principi:
- Principio della tassazione su base mondiale: Per le persone fisiche residenti in Italia il reddito imponibile ai fini Irpef è costituito dal reddito complessivo ovunque prodotto (sia in Italia che all'estero);
- Principio della tassazione su base territoriale: Per le persone fisiche non residenti in Italia è imponibile Irpef solo il reddito prodotto in Italia, secondo le definizioni degli art. 23 e 24 del TUIR.
Nell'interpretare il testo ufficiale dell'art. 2 del TUIR occorre quindi soffermarsi sui soggetti passivi e la loro residenza fiscale in Italia.
Va precisato che l'imponibilità del solo reddito in Italia per le persone non residenti è definitiva dagli articoli 23 e 24 del TUIR.
Residenza fiscale
Per capire in che modo viene tassata l'Irpef in Italia e quali sono i soggetti passivi, c'è un ulteriore elemento o requisito fondamentale ai fini dell'applicazione dell'imposta Irpef ad una persona fisica, ossia che per essere considerato soggetto passivo e quindi residente dal punto fiscale in Italia, la persona fisica contribuente deve rientrare nel caso di cui al comma 2 dell'art. 2 del TUIR, che stabilisce che "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta".
Esiste, infatti, nel sistema tributario nazionale ed internazionale, da un lato il principio della "wordwide taxation", che appunto rende imponibile ai fini Irpef il reddito prodotto dovunque nel mondo, e dall'altro lato il requisito principale per applicare l'imposta Irpef, ossia che la persona fisica risulti fiscalmente residente in Italia.
L'applicazione della tassazione Irpef a livello mondiale per i residenti in Italia può condurre alla doppia tassazione del reddito in due paesi diversi, vale a dire sia nel Paese in cui è prodotto sia nel Paese di residenza del percettore. Per evitare tale circostanza, l'art. 165 del TUIR prevede il credito per le imposte pagate all'estero.
Poi vi sono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia ed i principali Stati Esteri.
Tutto ruota attorno al concetto di persona fisica residente ai fini tributari, che è un presupposto fondamentale per l'applicazione dell'Irpef.
Sono considerati residenti ai fini tributari, i soggetti iscritti nelle anagrafi
della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta.
Sono altresì considerati residenti ai fini tributari, i soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta. Quindi che superano i 183 giorni di domicilio in Italia.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi secondo l’art. 43 del Codice civile.
Che significa affari ed interessi in Italia?
Che il soggetto abbia rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari.
Indici significativi a questo scopo sono la disponibilità di un’abitazione permanente, la presenza della famiglia, il luogo di accreditamento dei propri proventi, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni di affari, la titolarità di cariche sociali, l’iscrizione a circoli o clubs ecc.
Sono considerati residenti ai fini tributari anche i soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato la residenza effettiva per la maggior parte del periodo d’imposta. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale, sempre ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile.
Cosa significa la maggior parte del periodo d'imposta?
La residenza tributaria in Italia del soggetto per l'intero periodo d'imposta si configura quando si superano i 6 mesi, ossia i 183 giorni, anche non continuativi, o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
Art. 2 comma 2-bis: cittadini italiani emigrati
Il co. 2-bis contiene una norma antielusiva diretta a rendere inefficace l'espediente di cancellarsi dall'anagrafe del Comune di residenza dichiarando di trasferire la residenza all'estero in Stati con regimi fiscali di favore
In base al comma 2-bis dell'art. 2 del TURI, i cittadini italiani emigrati in Stati
o territori aventi regime fiscale privilegiato si presumono, salvo prova contraria, mantenere la residenza ai fini tributari in Italia.
Il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame effettivo
con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.