La norma di cui all’art. 2 della Costituzione così recita:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
L'art. 2 della Costituzione italiana enuncia il principio di solidarietà politica, economica e sociale e insieme i doveri inderogabili cui è tenuto ciascuno di noi.
L'art. 2 della Costituzione è inserito nei primi 12 articoli ove sono enunciati i Principi fondamentali, che costituiscono l'ossatura del testo costituzionale.
Vediamo, in dettaglio, cosa dice l'art. 2 della Costituzione, in cosa consiste il principio di solidarietà economica, politica e sociale e quali sono i doveri inderogabili dell'uomo.
Spiegazione dell’art. 2 della Costituzione
La norma di cui all’art.2 della Costituzione traccia un principio fondamentale, poiché viene espressamente stabilito che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Il riferimento va sia alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo (ad esempio la famiglia) sia all’individuo considerato come singolo.
Oltre al riconoscimento dei diritti inviolabili, l’art. 2 richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
I diritti inviolabili dell’uomo
I diritti inviolabili dell’uomo sono espressamente riconosciuti nella nostra Carta costituzionale e in numerose fonti sovranazionali.
I diritti inviolabili sono, ad esempio, il diritto alla vita, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto alla salute.
I doveri inderogabili
All'art. 2 della Costituzione italiana, accanto al principio di solidarietà, è enunciato il dovere di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.
Tali doveri consistono, ad esempio, nella necessità che lo Stato provveda ad aiutare i soggetti più deboli economicamente attraverso una serie di misure volte a cancellare le disuguaglianze sociali.
Espressione del principio di solidarietà economica è il dovere di ciascuno di contribuire attraverso il pagamento delle imposte.
Tutti, in poche parole, devono farsi carico dei problemi della collettività e aiutare coloro che si trovano in situazioni di svantaggio.
Il principio di solidarietà
Il principio di solidarietà, espresso dall’art. 2 della Costituzione, occupa una posizione centrale nel nostro ordinamento e va letto in combinato disposto con altre norme della stessa Costituzione.
Espressione del principio solidarista sono, ad esempio, le norme in tema di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione.
L'iniziativa economica privata, infatti, non deve svolgersi in contrasto con “l’utilità sociale”.
Espressione del principio solidarista si ritiene sia anche la norma di cui all’art. 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L’art. 2 nei primi 12 articoli della Costituzione italiana
La Costituzione della Repubblica italiana consta di varie parti:
- Principi fondamentali (gli articoli che vanno da 1 a 12)
- Parte I (diritti e doveri dei cittadini)
- Parte II (Ordinamento della Repubblica)
L’art. 2 si trova, dunque, nella parte dedicata ai Principi fondamentali, ovvero quei principi che costituiscono l’ossatura della Costituzione e che sono immodificabili, poiché sono l’espressione dei valori su cui è fondata la nostra società.
Tra i principi fondamentali della Costituzione italiana vi sono, ad esempio, l'art. 1 della Costituzione, che enuncia il principio democratico, l'art. 4 della Costituzione, che enuncia il principio lavorista, l'art. 3 della Costituzione che enuncia il principio di uguaglianza.
I principi che sono alla base della convivenza civile si trovano anche nelle altre parti della Costituzione.
Ad esempio, nella Parte prima della Costituzione si trova l'art. 13, che enuncia il principio di tutela della libertà intesa come libertà in senso morale e fisico.
L’art. 2 della Costituzione italiana spiegato ai bambini
L’art. 2 ci ricorda che lo Stato deve riconoscere i diritti dell’uomo, diritti che definisce “inviolabili”.
Questo vuol dire che si tratta di diritti che nessuno può mettere in discussione, cioè di diritti che nessuno ci può negare.
Ecco alcuni esempi di diritti dell’uomo che sono inviolabili:
- Diritto alla vita: la vita è il bene primario dell’uomo, il più importante di tutti. Il Codice penale, infatti, condanna l’omicidio, lo considera un reato per cui è prevista la pena della reclusione. Viene punita anche l’uccisione degli animali.
- Diritto alla salute: la salute è un bene fondamentale e vuol dire diritto di tutti di godere di uno stato di benessere sia fisico che psichico e di potersi curare gratuitamente.
- Diritto alla libertà: ognuno è libero, e non può essere privato della propria libertà personale, se non a seguito di una sentenza che emette un giudice. Libertà vuol dire non soltanto essere liberi fisicamente ma anche essere liberi moralmente, ovvero non essere costretti a dover pensare in un determinato modo.
- Diritto alla riservatezza: la sfera personale di ognuno deve essere protetta.
- Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia: la famiglia è citata nella Costituzione come nucleo fondante la società.
- Diritto di libera manifestazione del pensiero: ognuno ha la libertà di esprimere ciò che pensa, ad esempio scrivendo un libro su un argomento che più gli sta cuore, comunicando agli altri le proprie opinioni. L’importante è esprimere il proprio pensiero non offendendo nessuno e rispettando sempre la legge.
Questi diritti non possono essere violati da nessuno.
Chi li viola può essere condannato a risarcire la persona che ha subito la lesione e può anche essere condannato, in alcune ipotesi previste dalla legge, alla pena del carcere.
L’art 2 della Costituzione come fattispecie aperta
E’ stato più volte evidenziato quanto l’art. 2 si ponga alla stregua di una fattispecie aperta, questo vuol dire che il catalogo dei diritti contenuti nella stessa Costituzione può essere arricchito da nuove tipologie di diritti che vengono riconosciuti in connessione con quello che è l'evolversi della coscienza sociale.
Casistica giurisprudenziale
Alcune sentenze sull’art. 2 della Costituzione:
- Corte Costituzionale, sentenza 2 luglio 2021, n. 137: “Il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).Il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza; trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005)”.
- Corte Costituzionale, sentenza 23 dicembre 2019, n. 288: “Il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi. Da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., discende la sua riconducibilità al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost. Tale qualifica, tuttavia, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), sicché, quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario,con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale”.