Il Libro primo del Codice civile intitolato “Delle persone e della famiglia”, all’articolo 2 contiene la definizione della capacità di agire.
La normativa in vigore e aggiornata sull’art. 2 c.c. è la seguente:
“Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.
La capacità di agire consiste, dunque, nel potere del soggetto di compiere tutta una serie di negozi giuridici che gli consentono di disporre dei propri diritti.
La capacità di agire si acquisisce con la maggiore età ovvero al compimento dei 18 anni.
Art. 2, comma 1 del Codice civile: cosa si intende per capacità d’agire
Il comma 1 dell'art. 2 del Codice civile così dispone:
"La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".
La capacità di agire consiste nel potere del soggetto di disporre della propria sfera giuridica, ponendo in essere una serie di negozi giuridici.
Il soggetto divenuto maggiorenne, dunque, potrà, ad esempio, concludere un contratto di compravendita di un immobile, ovvero potrà acquistare un’auto.
La capacità di agire: quando si acquista
La capacità di agire si acquista con il compimento della maggiore età ovvero a 18 anni.
Il minore, dunque, fino a quando non raggiunga il diciottesimo anno di età, non potrà validamente concludere un contratto, salva l’annullabilità dello stesso (art. 1425 del Codice civile).
Esiste, tuttavia, l’istituto dell’emancipazione, in base al quale un soggetto, al compimento dei sedici anni di età, può essere autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio.
In tal caso diventerà “emancipato di diritto”.
L’emancipato potrà compiere atti di ordinaria amministrazione ma non di straordinaria amministrazione, per i quali dovrà avere l’assistenza di un curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare.
Al minore è riconosciuto, inoltre, il diritto al riconoscimento del figlio naturale (art. 250 del Codice civile).
La capacità di agire: quando si perde
La capacità di agire può essere persa in una serie di ipotesi:
- Morte del soggetto: la morte del soggetto si verifica, in base a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, all’art. 1, con “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo”.
- Interdizione legale: l’interdizione legale è una pena accessoria, prevista dall’art. 32 c.p., che importa la perdita della capacità di agire per il condannato all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
- Interdizione giudiziale: segue a una sentenza pronunciata dal giudice nelle ipotesi più gravi, quando un soggetto non è in grado di provvedere ai propri affari, ad esempio in caso di grave infermità psichica.In tali casi la cura degli interessi dell’interdetto sarà affidata a un tutore legale.
Le limitazioni della capacità di agire
Nel Codice civile sono previste delle ipotesi in cui la capacità d’agire è soggetta a una serie di limitazioni.
In particolare, vanno distinti i seguenti istituti:
- Interdizione
- Inabilitazione
- Amministrazione di sostegno
L’interdizione importa la perdita totale della capacità di agire della persona, che dovrà essere sostituita da un tutore per la cura dei propri affari.
L’interdetto, di conseguenza, non potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e nemmeno atti di straordinaria amministrazione.
L’interdizione è dunque disposta, ad esempio, nelle ipotesi di gravi infermità psichiche.
L’inabilitazione viene disposta nei casi di incapacità meno gravi, ad esempio in ipotesi di abuso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti, e importa una parziale perdita della capacità di agire della persona.
L’inabilitato potrà dunque compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere assistito da un curatore.
Un istituto peculiare è quello dell’amministrazione di sostegno.
L’amministratore di sostegno, infatti, interviene di volta in volta per la cura di specifici interessi dell’amministrato. Si tratta, com'è evidente, di un istituto caratterizzato da maggiore “elasticità”, che risponde alle esigenze più variegate.
Art. 2, comma 2 del Codice Civile: la capacità a prestare il proprio lavoro
Il comma 2 dell'art. 2 del Codice civile così dispone:
"Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".
Al comma 2 viene invece stabilità la possibilità per le leggi speciali di prevedere un’età inferiore al compimento dei 18 anni per l’ammissione del soggetto all’attività lavorativa.
Nella Costituzione, all’articolo 37, è previsto che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato.
Viene inoltre stabilito che: “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.
Il limite minimo per l’ammissione al lavoro è di 16 anni, in quanto tale limite deve corrispondere necessariamente alla conclusione della scuola dell’obbligo.