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8 Ottobre 2024
17:00

Art. 1803 c.c. “Nozione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 1803 c.c., rubricato "Nozione", rientra nel Libro IV - Delle obbligazioni, Titolo III - Dei singoli contratti, Capo XIV - Del comodato.

Art. 1803 c.c. “Nozione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'art. 1803 c.c., rubricato "Nozione", rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo III – Dei singoli contratti, Capo XIV – Del comodato.

La norma definisce la nozione del comodato.

Il comodato è un contratto tipicamente gratuito il cui scopo non è trasferire la proprietà del bene, ma solo il diritto al suo utilizzo temporaneo.

Art. 1803 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1803 del Codice Civile.

“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

il comodato è essenzialmente gratuito.”

Articolo 1803 del Codice Civile: commento e spiegazione

Innanzitutto, è opportuno specificare che il comodato è un contratto reale, ovvero un tipo di contratto che si perfeziona nella materiale consegna del bene. A questo tipo di contratto sono riconosciuti effetti obbligatori e inoltre è a titolo gratuito, cioè non è necessario versare alcun tipo di corrispettivo economico, poiché altrimenti si parlerebbe di locazione. Inoltre, è un contratto unilaterale, poiché è una prestazione originata da un contratto che prevede esclusivamente la restituzione del bene.

L’art. 1803 delinea il contratto di comodato come una concessione fatta dal proprietario del bene ad un terzo, detto comodatario, per lo scopo e il tempo necessari.

Questo tipo di contratto si dice che sia caratterizzato dall’intuitu personae, cioè dalle qualità personali e dalla fiducia sorgenti tra il comodante e il suo comodatario.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 1803 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 1803 c.c.

Corte di Cassazione, Sezioni U, ordinanza 6 giugno 2024, n. 15911
"La controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile di un ente pubblico e concesso in comodato ad altro ente pubblico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché trae titolo da un rapporto paritario di natura contrattuale, non da un provvedimento amministrativo di concessione del bene, ed è irrilevante la natura giuridica dei soggetti contraenti".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 marzo 2024, n. 5891
"La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 febbraio 2024, n. 5371
"In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 febbraio 2024, n. 3313
"In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà – contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi – coltivatore diretto – possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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