L’art. 18 della Costituzione italiana così dispone:
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
Spiegazione dell’art. 18 della Costituzione
L’art. 18 della Costituzione riconosce il diritto di associarsi senza la necessità di ricevere alcun tipo di autorizzazione.
Sono invece proibite:
- le associazioni segrete;
- le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Una delle espressioni del diritto di associazione è rappresentata dal diritto di costituire un sindacato (art. 39 Cost.).
La libertà di associazione è riconosciuta espressamente anche nelle fonti di carattere sovranazionale. Un esempio è costituito dall'art.12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: "Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione".
Casistica giurisprudenziale
Di seguito alcune sentenze in materia di diritto di associazione.
- Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio – Roma, sez. 1-bis, sentenza dell’11 novembre 2022, n. 14749: “L'attività informativa e quella di proselitismo (che sono quelle a cui normalmente sono finalizzate le "visite sindacali"), per quanto attinenti certamente al nucleo contenutistico essenziale della libertà sindacale intesa come diritto ad esercizio collettivo (poiché non sembra configurabile siffatta libertà senza la possibilità di esplicare dette attività ), tuttavia non per ciò solo possono essere automaticamente svolte nelle sedi di servizio, in assenza di chiare disposizioni di legge che autorizzino l'Associazione in tal senso e ne determinino limiti e condizioni”.
- Tribunale di Nuoro, sentenza del 15 dicembre 2022, n. 627: “L'adesione al consorzio volontario costituito fra proprietari di immobili per la gestione di parti dei servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio, deve risultare da una valida manifestazione di volontà, altrimenti sarebbe violato il diritto di associazione garantito dall'art. 18 Cost. e l'ipotesi di adesione tacita al Consorzio va esclusa se, come nella specie, lo statuto preveda espressamente la domanda scritta per l'ingresso nel Consorzio, in qualità di soci per tutti coloro che non hanno partecipato all'atto costitutivo del Consorzio, il che fa ritenere che la partecipazione al consorzio non possa essere automatica, essendo invece subordinata ad una specifica e formale manifestazione di volontà”.