L’articolo 174 del Codice Penale, rubricato “Indulto e grazia”, dispone:
“L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151”.
L’indulto è un provvedimento di clemenza con il quale si condona, in tutto o in parte, la pena principale che è applicata all’imputato raggiunto dalla sentenza di condanna.
Come nel caso dell’indulto, anche la grazia consente di condonare la pena, integralmente o parzialmente, da cui è travolto il condannato o commutare la stessa in un’altra prevista dall’ordinamento.
Tuttavia, mentre l’indulto è un provvedimento di carattere collettivo, dal momento che investono tutti reati interessati dal provvedimento al momento della sua emanazione e rientranti nei criteri descritti; la grazia invece è un provvedimento personale, particolare, che interessa il singolo beneficiario che raggiunge.
L'indulto e la grazia non estinguono le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, salvo che la legge non preveda.