L’art. 17 della Costituzione italiana così dispone:
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Spiegazione dell’art. 17 della Costituzione
La norma di cui all’art. 17 della Costituzione disciplina il diritto di riunione. Tutti hanno il diritto di riunirsi, a patto che lo facciano in maniera pacifica e senza l’utilizzo di armi.
Quanto al preavviso necessario, va effettuata una distinzione:
- nei luoghi aperti al pubblico (ad esempio un teatro) non è richiesto alcun preavviso;
- nei luoghi pubblici il preavviso alle autorità è necessario.
Le riunioni possono essere vietate solo qualora ci siano motivi relativi alla pubblica sicurezza e alla pubblica incolumità.
Casistica giurisprudenziale
Di seguito una interessante sentenza della Corte di cassazione che chiarisce la differenza tra luogo privato, luogo pubblico e luogo aperto al pubblico.
Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 6089.
“Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si svolge "in luogo pubblico" la riunione che si tenga in un luogo in cui ogni persona puo' liberamente transitare e trattenersi senza che occorra, in via normale, il permesso dell'Autorità amministrativa (ad es., piazza, strada); mentre e' in luogo "aperto al pubblico" la riunione che si tenga in un luogo chiuso (ad es., cinema, teatro), ove l'accesso, anche se subordinato alla disponibilità di un apposito biglietto di ingresso, è consentito a un numero indeterminato di persone; ed è, infine, "privata", la riunione che si tenga in un "luogo chiuso", l'accesso sia limitato a persone già nominativamente determinate (Sez. U, n. 8 del 31/03/1951, Guardigli, Rv. 97110; cfr. altresi' per la nozione di "aperto al pubblico" Sez. 3, n. 29586 del 17/2/2017, C., Rv. 270251, relativa ai delitti di tolleranza abituale della prostituzione; Sez. 6, n. 595 del 21/11/2017, dep. 2018, Piccioni, Rv. 271763, concernente il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale; Sez. 5, n. 22890 del 10/4/2013, Ambrosio, Rv. 256949; Sez. 1, n. 16690 del 27/3/2008, Bellachioma, Rv. 240116, concernenti il delitto di porto illegale di armi da fuoco)”.