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2 Ottobre 2023
15:00

Art. 16 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 16 della Costituzione disciplina la libertà di circolazione e soggiorno. Vediamo in dettaglio in cosa consiste.

Art. 16 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
libertà di circolazione

L’art. 16 della Costituzione italiana così dispone:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.

Spiegazione dell’art. 16 della Costituzione

La norma di cui all’art. 16 della Costituzione disciplina la libertà di circolazione e soggiorno.

Ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio dello Stato, e può anche soggiornarvi. L’unico limite può essere previsto dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza, ma le restrizioni non possono in ogni caso dipendere da motivazioni di tipo politico.

Questa previsione è evidentemente collegata alla necessità di bilanciare principi fondamentali che sono enunciati nella Costituzione. Restrizioni alla libertà di circolazione o alla libertà di soggiorno, infatti, possono essere stabilite solo con legge e solo per specifici motivi collegati alla tutela della sanità e della sicurezza.

Quanto alle fonti sovranazionali, la libertà in questione è sancita, tra l’altro, all’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ove è stabilito che: “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro”.

Casistica giurisprudenziale

Alcune interessanti pronunce sul tema.

  • Corte Costituzionale, sentenza del 25 maggio 2018, n. 107: “È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 16, 31, 117, comma 1, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. – l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b). La disposizione impugnata dal Governo, nel configurare la residenza o la prestazione di attività lavorativa in Veneto protratta per quindici anni come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, contrasta sia con la vocazione sociale di tali asili sia con la vocazione "universalistica" dei servizi sociali. Essa è altresì contraria alla funzione educativa degli asili nido – risultando evidente l'estraneità ad essa del requisito del "radicamento territoriale", tanto più se riferito ai genitori e non ai beneficiari dell'attività educativa – ed è anche sproporzionata quanto alla durata – eccezionalmente lunga – del legame richiesto, determinando così una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e della libertà di circolazione tra le Regioni. Infine, il previsto titolo di precedenza distorce la funzione del servizio degli asili nido, indirizzandolo non allo scopo della tutela dell'infanzia ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo”.
  • Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 20 gennaio 2017, n. 2744: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con gli artt.16 e 117 Cost. – quest'ultimo con riferimento all'obbligo dello Stato di interpretare le norme interne conformemente ai principi enucleati dalla CEDU – in relazione alla mancata previsione di un sistema di verifica periodica statuale in ordine ai presupposti limitativi della libertà di circolazione, in quanto, da un lato, la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio trova fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione, la quale, proprio con il richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino facendo salve le limitazioni stabilite in via generale per motivi di sanità e sicurezza dalla legge, che può demandare all'autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza dei singoli individui, conferendole i necessari poteri valutativi; dall'altro, i principi stabiliti dalla CEDU in ordine ai diritti fondamentali della persona risultano salvaguardati dalla previsione dell'obbligo di motivazione del provvedimento del questore e dalla fissazione di un limite temporale al divieto di ritornare nel luogo di residenza”.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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