L’articolo 151 del Codice Penale, rubricato “Amnistia” dispone che:
“L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente”.
L’amnistia è uno degli atti di clemenza contemplati dal nostro ordinamento il cui potere è rimesso nelle mani del Capo dello Stato.
L’amnistia è definita come un provvedimento di clemenza di portata collettiva e con lo stesso, lo Stato rinuncia a punire il reato commesso.
La norma suddivide l’amnistia propria da quella impropria: la prima opera antecedentemente al subentro della condanna definitiva e ha il potere di estinguere il reato; la seconda interviene dopo la condanna e interrompe l’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie.
Nel caso in cui l’amnistia fosse sottoposta ad obblighi o condizioni, si parla di amnistia condizionata.