video suggerito
video suggerito
28 Settembre 2023
13:00

Art. 15 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 15 della Costituzione tutela l'inviolabilità della corrispondenza. Vediamolo in dettaglio.

Art. 15 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
inviolabilità della corrispondenza

La norma di cui all’art. 15 della Costituzione italiana così dispone:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Spiegazione dell’art. 15 della Costituzione

L’art. 15 della Costituzione disciplina l’inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Una limitazione di tale forma di libertà è ammissibile solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, ma nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.

La disposizione in questione va letta in considerazione dell’evoluzione tecnologica.

Vengono dunque tutelate anche le mail, gli sms, i messaggi whatsapp e qualunque altra forma di corrispondenza tra le persone.

E’ evidente che la disposizione in commento richiama il diritto alla privacy delle persone, che nel nostro ordinamento è espressamente tutelato dal Codice della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Casistica giurisprudenziale

Di seguito alcune interessanti sentenze in tema di inviolabilità della corrispondenza.

  • Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 12 gennaio 2018, n. 952: “Non è invocabile la scriminante della giusta causa relativamente alla condotta di illecito impossessamento e successivo deposito in giudizio del contenuto della corrispondenza di proprietà della controparte, posto che tale attività non costituisce l'unico mezzo per contestare le pretese avversarie, ben potendosi utilizzare lo strumento processuale dell'ordine di esibizione diretto alla parte e al terzo (nella specie, in un giudizio di separazione uno dei due coniugi aveva prodotto la corrispondenza bancaria originariamente contenuta in busta chiusa e indirizzata esclusivamente all'altro coniuge)”.
  • Corte di Cassazione, Sezione L, sentenza del 12 novembre 2021, n. 33809: “In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi dell'art. 24, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'attività di recupero dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo)”.
  • Corte di Cassazione, Sezione 5, sentenza del 15 dicembre 2014, n. 52075: “In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616, secondo comma, cod. pen. subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è, dunque, affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone e che il giudice deve determinare di volta in volta con riguardo alla liceità – sotto il profilo etico e sociale – dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della giusta causa relativamente all'inoltro al Consiglio dell'ordine degli avvocati del contenuto di e-mail carpite dalla casella di posta elettronica di un legale, in cui lo stesso aveva qualificato negativamente colleghi e magistrati del foro di appartenenza)”.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views