La norma di cui all’art. 14 della Costituzione italiana così recita:
“Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.
Spiegazione dell’art. 14 della Costituzione
Dopo aver codificato l’inviolabilità della libertà personale all’art. 13, il Costituente ha parimenti sancito l’inviolabilità del domicilio.
In quanto il domicilio è inviolabile non possono essere eseguite ispezioni, perquisizioni o sequestri, salvo che la legge non lo disponga espressamente.
Casistica giurisprudenziale
Alcune interessanti sentenze in tema di inviolabilità del domicilio.
- Corte Costituzionale, ordinanza del 9 maggio 2022, n. 116: “Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU – dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc, la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 252/2020 – mass. 42717; O. 206/2021 – mass. 44207; O. 192/2021 – mass. 44208; O. 184/2021 – mass. 44051; O. 125/2020 – mass. 42579)”.
- Corte Costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122: “La libertà di comunicazione rappresenta – al pari della libertà di domicilio (art. 14 Cost.) – una integrazione e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona, sancito dall'art. 13 Cost., in quanto espressione della "socialità" dell'essere umano, ossia della sua naturale aspirazione a collegarsi spiritualmente con i propri simili. Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU – dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc, la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 252/2020 – mass. 42717; O. 206/2021 – mass. 44207; O. 192/2021 – mass. 44208; O. 184/2021 – mass. 44051; O. 125/2020 – mass. 42579)”.
- Corte di Cassazione, sezione V, sentenza del 31 maggio 2019, n. 24448: “È legittimo l'esercizio, da parte del comodatario, dello "ius excludendi" nei confronti dei terzi, ivi compreso il comodante, a tutela dell'inviolabilità del domicilio, stante la legittima detenzione dell'immobile conseguita per effetto della consegna da parte del comodante e il diritto di suo utilizzo esclusivo derivante dal contratto”.