L'art. 139 della Costituzione italiana stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
L'art. 139 si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo VI "Garanzie costituzionali", Sezione II "Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 139 della Costituzione italiana.
Art. 139 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 139 della Costituzione italiana:
"Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".
Art. 139 della Costituzione italiana: spiegazione
L'art. 139 è l'ultimo articolo della Costituzione italiana e stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Tra le caratteristiche della nostra Costituzione vi è quella della "rigidità".
La nostra non è una Costituzione elastica, come era lo Statuto Albertino, ma rigida.
Questo vuol dire che ci sono alcune parti della stessa che non possono essere oggetto di revisione costituzionale (ad esempio, i principi fondamentali della Costituzione come il principio democratico oppure la forma repubblicana) e altre parti che possono essere oggetto di revisione, a patto che venga seguita la procedura di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost. che prevede l'approvazione della legge di revisione costituzionale con due approvazioni che avvengono a una distanza non inferiore di tre mesi.
La seconda approvazione deve avvenire a maggioranza assoluta. Entro 90 giorni può essere indetto un referendum su richiesta di cinquecentomila elettori, di 5 Consigli regionali o di 1/5 dei membri di una Camera. Il referendum non è necessario se nella seconda votazione l'approvazione avviene a maggioranza dei 2/3 di ciascuna Camera.