L'art. 138 della Costituzione italiana stabilisce che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ogni Camera con due successive deliberazioni a intervallo non inferiore di tre mesi e devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ogni Camera nella seconda votazione.
L'art. 138 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo VI "Garanzie costituzionali", sezione II "Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali".
Art. 138 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 138 della Costituzione italiana:
"Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".
Art. 138 della Costituzione: procedimento aggravato
L'art. 138 della Costituzione, comma 1, stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ogni Camera con due successive votazioni a intervallo non inferiore di tre mesi e devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ogni Camera nella seconda votazione.
L'art. 138 della Costituzione, comma 2, prevede invece che se entro tre mesi dalla loro pubblicazione cinque Consigli regionali, cinquecentomila elettori o un quindi dei membri di ciascuna Camera ne fanno richiesta, le leggi in questione devono essere sottoposte a referendum popolare.
La legge di revisione costituzionale o la legge costituzionale è approvata se la maggioranza si esprime per il sì.
L'art. 138, comma 3, della Costituzione stabilisce, infine, che non si fa luogo a referendum costituzionale se nella seconda votazione ciascuna Camera ha approvato la legge a maggioranza dei due terzi.
Come si può ben vedere, la procedura di approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali è una procedura aggravata, poiché richiede delle maggioranze peculiari, ed è decisamente più articolata rispetto alla procedura prevista per l'approvazione della legge ordinaria.
Questa procedura "aggravata" si impone in quanto la nostra è una Costituzione rigida, ovvero una Costituzione che non può essere modificata nella parte relativa ai principi fondamentali che ne costituiscono l'ossatura e che per ciò che concerne le altre parti può essere modificata a patto che si rispetti la peculiare procedura dettata dall'art. 138 della Costituzione.