L'art. 137 della Costituzione italiana stabilisce che con legge costituzionale sono disciplinate le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici.
Vediamo cosa stabilisce l'art. 137 della Costituzione.
Art. 137 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 137 della Costituzione:
"Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione".
Art. 137 della Costituzione: significato
L'art. 137 della Costituzione stabilisce che sono disciplinati con legge costituzionale le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici.
Con legge ordinaria vanno invece disciplinate le altre norme necessarie per il funzionamento della Corte.
L'art. 137, ultimo comma, della Costituzione, dispone, infine, che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.