L’articolo 1368 del Codice Civile, rubricato “Pratiche generali interpretative”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto.
All’art. 1368 c.c. viene stabilito che le clausole ambigue devono essere interpretate secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1368 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1368 del Codice Civile:
"Art. 1368.
Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa".
Art. 1368 c.c.: spiegazione
All'art. 1368 del Codice civile viene stabilito che le clausole ambigue devono essere interpretate in base a ciò che si pratica in generale nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è imprenditore, le clausole ambigue devono invece essere interpretate sulla base di ciò che si pratica in generale nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Si tratta di una previsione che completa le indicazioni del legislatore in tema di interpretazione del contratto.
L'indicazione è particolarmente di rilievo, in quanto permette di risolvere l'ambiguità eventuale di una clausola, attraverso il riferimento a ciò che normalmente si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso.