L’articolo 1367 del Codice Civile, rubricato “Conservazione del contratto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto.
All’art. 1367 c.c. viene stabilito che il contratto e le singole clausole, in caso di dubbio, devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcun effetto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1367 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1367 del Codice Civile:
"Art. 1367.
Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno".
Art. 1367 c.c.: spiegazione
All'art. 1367 del Codice civile viene stabilito che il contratto e le singole clausole, in caso di dubbio, devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcun effetto.
Il legislatore, in sostanza, ha optato per la conservazione del contratto, poiché in caso di dubbio sul contenuto dello stesso, ne va salvaguardata l'efficacia.
Si tratta di una previsione coerente con l'intero quadro normativo posto in tema di interpretazione contrattuale, poiché la valutazione della concretezza del contenuto contrattuale, al di là di valutazioni squisitamente formalistiche, depone nel senso della salvaguardia dell'efficacia del contratto al fine di realizzare l'assetto posto in essere dai contraenti.